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Art. 49

Ordinanza di regolamento di competenza

Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio [Codice di procedura civile 375, 737] entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo comma.

Con l’ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [Codice di procedura civile 91, 382], dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa [Codice di procedura civile 310].

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