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Art. 50

Riassunzione della causa

Se la riassunzione della causa [Codice di procedura civile 39, 40; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125] davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell’ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione [Codice di procedura civile 136] dell’ordinanza di regolamento [Codice di procedura civile 375] o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito [Codice di procedura civile 44], il processo continua davanti al nuovo giudice [Codice di procedura civile 392].

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [Codice di procedura civile 307, 393].

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