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Capo I – Del giudice

Sezione I – Della giurisdizione e della competenza in generale

Art. 1

Giurisdizione dei giudici ordinari

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [Codice di procedura civile 806], è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice [Costituzione 102; Codice civile 2907; Codice di procedura civile 5].

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Art. 2

Inderogabilità convenzionale della giurisdizione

[La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all’estero [Codice di procedura civile 824], salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri [preleggi 16] o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato [Codice civile 43] nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto [Codice di procedura civile 806].]

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Art. 3

Pendenza di lite davanti a giudice straniero

[La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa [Codice di procedura civile 31, 39, 40].]

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Art. 4

Giurisdizione rispetto allo straniero

[Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:

1) se quivi è residente o domiciliato [Codice civile 43], anche elettivamente [Codice civile 47], o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero [Codice civile 812, 1387];

2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte [Codice civile 456] nella Repubblica; oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi [Codice civile 1173, 1182, 1326];

3) se la domanda è connessa [Codice di procedura civile 31, 40] con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari [Codice di procedura civile 670] da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;

4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano [Codice di procedura civile 680].]

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Art. 5

Momento determinante della giurisdizione e della competenza

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

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Art. 6

Inderogabilità convenzionale della competenza.

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [Codice civile 1341; Codice di procedura civile 28, 30, 339, 360].

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Sezione II – Della competenza per materia e valore

Art. 7

Competenza del giudice di pace

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [Codice civile 812] di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [Codice di procedura civile 8, 16, 322].

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.

[Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.]

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini [Codice civile 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all’Art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.]

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Art. 8

Competenza del pretore

[ Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie [Codice civile 1168; Codice di procedura civile 703], salvo il disposto dell’Art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto [Codice civile 1171, 1172], salvo il disposto dell’Art. 688, secondo comma;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case.]

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Art. 9

Competenza del tribunale

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [Codice civile 244, 247, 269; Codice di procedura civile 706] e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

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Art. 10

Determinazione del valore.

Il valore della causa [Codice di procedura civile 7, 8], ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [Codice civile 1282], le spese e i danni [Codice civile 1223, 2043], anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

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Art. 11

Cause relative a quote di obbligazione tra più parti.

Se è chiesto da più persone o contro più persone, l’adempimento per quote di un’obbligazione [Codice civile 1314], il valore della causa si determina dall’intera obbligazione [Codice di procedura civile 102, 103].

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Art. 12

Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.

Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [Codice civile 1173] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione [Codice di procedura civile 20].

[Nelle cause per finita locazione [Codice civile 1596; Codice di procedura civile 657] d’immobili il valore si determina in base all’ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso [Codice di procedura civile 7, 661].]

Il valore delle cause per divisione [Codice civile 713; Codice di procedura civile 784] si determina da quello della massa attiva da dividersi [Codice di procedura civile 22].

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Art. 13

Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [Codice civile 433], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue [Codice civile 1861], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [Codice civile 1872], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci [Codice di procedura civile 553].

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [Codice civile 960].

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Art. 14

Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [Codice civile 812], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [Codice di procedura civile 38, 167], il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

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Art. 15

Cause relative a beni immobili

Il valore delle cause relative a beni immobili [Codice civile 812; Codice di procedura civile 21] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all’usufrutto [Codice civile 978], all’uso, [Codice civile 1021], all’abitazione [Codice civile 1022], alla nuda proprietà e al diritto dell’enfiteuta [Codice civile 948, 959, 1079];

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [Codice civile 1027].

Il valore delle cause per il regolamento di confini [Codice civile 950] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti [Codice di procedura civile 14], e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [Codice di procedura civile 9].

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 Art. 15-bis

Esecuzione forzata

(Testo in vigore dal 31 ottobre 2025)

Per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.

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Art. 16

Esecuzione forzata

[Per la consegna e il rilascio di cose [Codice civile 2930; Codice di procedura civile 605] e per l’espropriazione forzata di cose mobili [Codice di procedura civile 513] e di crediti [Codice di procedura civile 543] è competente il pretore [Codice di procedura civile 7, 26, 311, 480, 482, 484, 492, 548].

Per l’espropriazione forzata di cose immobili [Codice di procedura civile 555] è competente il tribunale [Codice civile 2861, 2891; Codice di procedura civile 21, 26, 484].

Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano [Codice di procedura civile 556], per la espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare [Codice civile 2931] e di non fare [Codice civile 2933] è competente il pretore.]

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Art. 17

Cause relative all’esecuzione forzata.

Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata [Codice di procedura civile 27, 548, 615] si determina dal credito per cui si procede;

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

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Sezione III – Della competenza per territorio

Art. 18

Foro generale delle persone fisiche

Salvo che la legge disponga altrimenti [Codice di procedura civile 20-27, 410, 434, 461, 637, 661, 672, 680, 796], è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [Codice civile 43; Codice di procedura civile 706], e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora [Codice di procedura civile 139].

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica [Codice di procedura civile 142] o se la dimora è sconosciuta [Codice di procedura civile 143], è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore [Codice di procedura civile 2, 140].

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Art. 19

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [Codice civile 12, 14, 16, 23, 46], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [Codice civile 2328]. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio [Codice civile 41] per l’oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [Codice civile 2251, 2291, 2313], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

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Art. 20

Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Per le cause relative a diritti di obbligazione [Codice civile 1182] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio [Codice civile 1326; Codice di procedura civile 12, 410, 434, 461].

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Art. 21

Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda. Qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato [Codice di procedura civile 568]; quando non è sottoposto a tributo è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.

Per le azioni possessorie [Codice civile 1168] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [Codice civile 1171, 1172] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

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Art. 22

Foro per le cause ereditarie

È competente il giudice del luogo della aperta successione [Codice civile 456] per le cause:

1) relative a petizione [Codice civile 533] o divisione di eredità [Codice civile 713; Codice di procedura civile 12, 784] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione [Codice civile 730];

2) relative alla rescissione della divisione [Codice civile 763] e alla garanzia delle quote [Codice civile 758], purché proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto [Codice civile 752] o a legati dovuti dall’erede [Codice civile 662], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;

4) contro l’esecutore testamentario [Codice civile 700, 704, 709], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

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Art. 23

Foro per le cause tra soci e tra condomini

Per le cause tra soci [Codice civile 2247] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [Codice di procedura civile 19]; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

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Art. 24

Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

Per le cause relative alla gestione di una tutela [Codice civile 357] o di un’amministrazione patrimoniale [Codice civile 173, 176, 642] conferita per legge o per provvedimento dell’autorità è competente il giudice del luogo d’esercizio della tutela o dell’amministrazione [Codice civile 357, 528].

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Art. 25

Foro della pubblica amministrazione

Per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato [Codice di procedura civile 144], nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie [Codice di procedura civile 7-17]. Quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [Codice di procedura civile 28].

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Art. 26

Foro dell’esecuzione forzata

Per l’esecuzione forzata su cose mobili [Codice di procedura civile 513] o immobili [Codice civile 2861, 2890, 2891; Codice di procedura civile 16, 480, 482, 484, 492, 519, 548, 555, 792] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’articolo 21.

Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [Codice di procedura civile 612] è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto [Codice civile 2931, 2933].

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Art. 26-bis

Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

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Art. 27

Foro relativo alle opposizioni alla esecuzione

Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata [Codice di procedura civile 616] di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione [Codice di procedura civile 17] salva la disposizione dell’articolo 480 terzo comma [Codice di procedura civile 28].

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [Codice di procedura civile 617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione [Codice di procedura civile 26].

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Art. 28

Foro stabilito per accordo delle parti

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [Codice civile 1341; Codice di procedura civile 6], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [Codice di procedura civile 483], di opposizione alla stessa [Codice di procedura civile 27, 615], di procedimenti cautelari [Codice di procedura civile 669-bis] e possessori [Codice di procedura civile 703], di procedimenti in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737] e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [Codice di procedura civile 25, 661].

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Art. 29

Forma ed effetti dell’accordo delle parti

L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale [Codice di procedura civile 6] deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [Codice civile 1341, 1350, n. 13].

L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

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Art. 30

Foro del domicilio eletto

Chi ha eletto domicilio a norma dell’Art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [Codice civile 1341; Codice di procedura civile 141, 170].

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Art. 30-bis

Foro per le cause in cui sono parti i magistrati

Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello individuato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

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Sezione IV – Delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione

Art. 31

Cause accessorie

La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente [Codice di procedura civile 18, 274] per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’articolo 10 secondo comma [Codice di procedura civile 40, 331, 332].

[Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia.]

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Art. 32

Cause di garanzia

La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

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Art. 33

Cumulo soggettivo

Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo [Codice di procedura civile 103, 274].

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Art. 34

Accertamenti incidentali

Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato [Codice civile 2909; Codice di procedura civile 324] una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore [Codice di procedura civile 7] alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio [Codice di procedura civile 152] per la riassunzione della causa davanti a lui [Codice di procedura civile 50, 307].

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Art. 35

Eccezione di compensazione

Quando è opposto in compensazione [Codice civile 1241, 1243] un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore [Codice di procedura civile 7] del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all’eccezione di compensazione subordinando, quando occorre, l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [Codice di procedura civile 119, 478]; altrimenti provvede a norma dell’articolo precedente.

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Art. 36

Cause riconvenzionali

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali [Codice di procedura civile 167, 292] che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore [Codice di procedura civile 7-17]; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

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Sezione V – Del difetto di giurisdizione, dell’incompetenza e della litispendenza

Art. 37

Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario [Codice di procedura civile 339, 360, n. 1] nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali [Codice di procedura civile 187, 362, n. 2] è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

[ Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero [Codice di procedura civile 4] è rilevato dal giudice d’ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all’estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d’ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana.]

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Art. 38

Incompetenza

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

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Art. 39

Litispendenza e continenza di cause

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi [Codice di procedura civile 3, 273], quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone [Codice di procedura civile 279] la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio [Codice di procedura civile 152] entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice [Codice di procedura civile 50; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125]. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione [Codice di procedura civile 137, 163] ovvero dal deposito del ricorso.

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Art. 40

Connessione

Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [Codice di procedura civile 31, 274], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio [Codice di procedura civile 152] per la riassunzione [Codice di procedura civile 50; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125] della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [Codice di procedura civile 39].

La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’ufficio dopo la prima udienza [Codice di procedura civile 183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza [del pretore o] del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi [al pretore o] al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o] al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore [del pretore o] del tribunale.

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Sezione VI – Del regolamento di giurisdizione e di competenza

Art. 41

Regolamento di giurisdizione

Finché la causa non sia decisa nel merito [Codice di procedura civile 277] in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione [Codice di procedura civile 360, n. 1, 362, n. 1, 374] che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere [Codice di procedura civile 382, 386] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione [Codice di procedura civile 37] del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [Codice di procedura civile 324].

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Art. 42

Regolamento necessario di competenza

L’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [Codice di procedura civile 279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [Codice di procedura civile 47].

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Art. 43

Regolamento facoltativo di competenza

Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [Codice di procedura civile 279, n. 3] può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari [Codice di procedura civile 323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.

Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa [Codice di procedura civile 325] riprendono a decorrere dalla comunicazione [Codice di procedura civile 133, 136] dell’ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 187].

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Art. 44

Efficacia dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza

L’ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento [Codice di procedura civile 47], rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125] nei termini di cui all’Art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

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Art. 45

Conflitto di competenza

Quando, in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza [Codice di procedura civile 47].

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Art. 46

Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza.

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace [Codice di procedura civile 311, 353].

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Art. 47

Procedimento del regolamento di competenza

L’istanza di regolamento di competenza [Codice di procedura civile 42, 43, 44, 45, 339] si propone alla Corte di cassazione con ricorso [Codice di procedura civile 325, 360, 375; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 136] sottoscritto dal procuratore [Codice di procedura civile 82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [Codice di procedura civile 86, 125].

Il ricorso deve essere notificato [Codice di procedura civile 330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [Codice di procedura civile 152] di trenta giorni dalla comunicazione [Codice di procedura civile 136] dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l’istanza, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari [Codice di procedura civile 369].

Il regolamento d’ufficio [Codice di procedura civile 45] è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 137].

Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

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Art. 48

Sospensione dei processi

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi [Codice di procedura civile 295] dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 133-bis].

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [Codice di procedura civile 298].

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Art. 49

Ordinanza di regolamento di competenza

Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio [Codice di procedura civile 375, 737] entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo comma.

Con l’ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [Codice di procedura civile 91, 382], dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa [Codice di procedura civile 310].

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Art. 50

Riassunzione della causa

Se la riassunzione della causa [Codice di procedura civile 39, 40; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125] davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell’ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione [Codice di procedura civile 136] dell’ordinanza di regolamento [Codice di procedura civile 375] o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito [Codice di procedura civile 44], il processo continua davanti al nuovo giudice [Codice di procedura civile 392].

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [Codice di procedura civile 307, 393].

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Sezione VI-bis – Della composizione del tribunale

Art. 50-bis

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;

7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

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Art. 50-ter

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

Fuori dei casi previsti dall’articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

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Art. 50-quater

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’articolo 161, primo comma.

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Sezione VII – Dell’astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici

Art. 51

Astensione del giudice

Il giudice ha l’obbligo di astenersi [Codice di procedura civile 73] :

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [Codice civile 74, 76] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore [Codice civile 346, 392] , amministratore di sostegno [Codice civile 404] , procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa [Codice civile 39, 2247].

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.

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Art. 52

Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova [Codice di procedura civile 73].

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo [Codice di procedura civile 295, 298].

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Art. 53

Giudice competente

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177, 279], udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 11].

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Art. 54

Ordinanza sulla ricusazione

L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.

Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese [Codice di procedura civile 91] e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 [Codice di procedura civile 179].

Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa (3) nel termine perentorio di sei mesi [Codice di procedura civile 152].

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Art. 55

Responsabilità civile del giudice

[Il giudice è civilmente responsabile [Codice di procedura civile 74] soltanto:

1) quando nell’esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione [Codice di procedura civile 395, n. 6; Codice penale 317];

2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero [Codice penale 328].

Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l’atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.]

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Art. 56

Autorizzazione

[La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

A richiesta della parte autorizzata la Corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], il giudice che deve pronunciare sulla domanda.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale [Codice di procedura penale 22, 23, 91] o di azione civile in seguito a condanna penale [Codice di procedura civile 74].]

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