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Art. 25

Foro della pubblica amministrazione

Per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato [Codice di procedura civile 144], nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie [Codice di procedura civile 7-17]. Quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [Codice di procedura civile 28].

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