x

x

Art. 55

Responsabilità civile del giudice

[Il giudice è civilmente responsabile [Codice di procedura civile 74] soltanto:

1) quando nell’esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione [Codice di procedura civile 395, n. 6; Codice penale 317];

2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero [Codice penale 328].

Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l’atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.