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Art. 56

Autorizzazione

[La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

A richiesta della parte autorizzata la Corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], il giudice che deve pronunciare sulla domanda.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale [Codice di procedura penale 22, 23, 91] o di azione civile in seguito a condanna penale [Codice di procedura civile 74].]

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