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Art. 34

Accertamenti incidentali

Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato [Codice civile 2909; Codice di procedura civile 324] una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore [Codice di procedura civile 7] alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio [Codice di procedura civile 152] per la riassunzione della causa davanti a lui [Codice di procedura civile 50, 307].

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