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Art. 35

Eccezione di compensazione

Quando è opposto in compensazione [Codice civile 1241, 1243] un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore [Codice di procedura civile 7] del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all’eccezione di compensazione subordinando, quando occorre, l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [Codice di procedura civile 119, 478]; altrimenti provvede a norma dell’articolo precedente.

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