x

x

Art. 39

Litispendenza e continenza di cause

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi [Codice di procedura civile 3, 273], quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone [Codice di procedura civile 279] la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio [Codice di procedura civile 152] entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice [Codice di procedura civile 50; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125]. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione [Codice di procedura civile 137, 163] ovvero dal deposito del ricorso.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.