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Art. 29

Forma ed effetti dell’accordo delle parti

L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale [Codice di procedura civile 6] deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [Codice civile 1341, 1350, n. 13].

L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

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