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Art. 28

Foro stabilito per accordo delle parti

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [Codice civile 1341; Codice di procedura civile 6], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [Codice di procedura civile 483], di opposizione alla stessa [Codice di procedura civile 27, 615], di procedimenti cautelari [Codice di procedura civile 669-bis] e possessori [Codice di procedura civile 703], di procedimenti in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737] e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [Codice di procedura civile 25, 661].

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