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Art. 27

Foro relativo alle opposizioni alla esecuzione

Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata [Codice di procedura civile 616] di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione [Codice di procedura civile 17] salva la disposizione dell’articolo 480 terzo comma [Codice di procedura civile 28].

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [Codice di procedura civile 617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione [Codice di procedura civile 26].

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