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Art. 10

Determinazione del valore.

Il valore della causa [Codice di procedura civile 7, 8], ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [Codice civile 1282], le spese e i danni [Codice civile 1223, 2043], anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

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