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Art. 31

Cause accessorie

La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente [Codice di procedura civile 18, 274] per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’articolo 10 secondo comma [Codice di procedura civile 40, 331, 332].

[Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia.]

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