Art. 4

Giurisdizione rispetto allo straniero

[Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:

1) se quivi è residente o domiciliato [Codice civile 43], anche elettivamente [Codice civile 47], o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero [Codice civile 812, 1387];

2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte [Codice civile 456] nella Repubblica; oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi [Codice civile 1173, 1182, 1326];

3) se la domanda è connessa [Codice di procedura civile 31, 40] con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari [Codice di procedura civile 670] da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;

4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano [Codice di procedura civile 680].]

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