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Art. 44

Efficacia dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza

L’ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento [Codice di procedura civile 47], rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125] nei termini di cui all’Art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

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