Art. 17
Cause relative all’esecuzione forzata.
Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata [Codice di procedura civile 27, 548, 615] si determina dal credito per cui si procede;
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
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