x

x

Art. 17

Cause relative all’esecuzione forzata.

Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata [Codice di procedura civile 27, 548, 615] si determina dal credito per cui si procede;

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.