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Art. 18

Foro generale delle persone fisiche

Salvo che la legge disponga altrimenti [Codice di procedura civile 20-27, 410, 434, 461, 637, 661, 672, 680, 796], è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [Codice civile 43; Codice di procedura civile 706], e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora [Codice di procedura civile 139].

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica [Codice di procedura civile 142] o se la dimora è sconosciuta [Codice di procedura civile 143], è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore [Codice di procedura civile 2, 140].

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