Art. 19
Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [Codice civile 12, 14, 16, 23, 46], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [Codice civile 2328]. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio [Codice civile 41] per l’oggetto della domanda.
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [Codice civile 2251, 2291, 2313], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.