Art. 20
Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
Per le cause relative a diritti di obbligazione [Codice civile 1182] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio [Codice civile 1326; Codice di procedura civile 12, 410, 434, 461].
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