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Art. 21

Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda. Qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato [Codice di procedura civile 568]; quando non è sottoposto a tributo è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.

Per le azioni possessorie [Codice civile 1168] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [Codice civile 1171, 1172] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

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