Art. 22
Foro per le cause ereditarie
È competente il giudice del luogo della aperta successione [Codice civile 456] per le cause:
1) relative a petizione [Codice civile 533] o divisione di eredità [Codice civile 713; Codice di procedura civile 12, 784] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione [Codice civile 730];
2) relative alla rescissione della divisione [Codice civile 763] e alla garanzia delle quote [Codice civile 758], purché proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto [Codice civile 752] o a legati dovuti dall’erede [Codice civile 662], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;
4) contro l’esecutore testamentario [Codice civile 700, 704, 709], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.