Art. 23
Foro per le cause tra soci e tra condomini
Per le cause tra soci [Codice civile 2247] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [Codice di procedura civile 19]; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
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