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Art. 2

Inderogabilità convenzionale della giurisdizione

[La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all’estero [Codice di procedura civile 824], salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri [preleggi 16] o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato [Codice civile 43] nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto [Codice di procedura civile 806].]

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