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Art. 47

Procedimento del regolamento di competenza

L’istanza di regolamento di competenza [Codice di procedura civile 42, 43, 44, 45, 339] si propone alla Corte di cassazione con ricorso [Codice di procedura civile 325, 360, 375; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 136] sottoscritto dal procuratore [Codice di procedura civile 82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [Codice di procedura civile 86, 125].

Il ricorso deve essere notificato [Codice di procedura civile 330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [Codice di procedura civile 152] di trenta giorni dalla comunicazione [Codice di procedura civile 136] dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l’istanza, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari [Codice di procedura civile 369].

Il regolamento d’ufficio [Codice di procedura civile 45] è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 137].

Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

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