Art. 48
Sospensione dei processi
I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi [Codice di procedura civile 295] dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 133-bis].
Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [Codice di procedura civile 298].
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