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Art. 7

Competenza del giudice di pace

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [Codice civile 812] di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [Codice di procedura civile 8, 16, 322].

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.

[Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.]

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini [Codice civile 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all’Art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.]

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