Art. 8
Competenza del pretore
[ Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie [Codice civile 1168; Codice di procedura civile 703], salvo il disposto dell’Art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto [Codice civile 1171, 1172], salvo il disposto dell’Art. 688, secondo comma;
2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case.]