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Art. 13

Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [Codice civile 433], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue [Codice civile 1861], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [Codice civile 1872], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci [Codice di procedura civile 553].

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [Codice civile 960].

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