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Art. 12

Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.

Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [Codice civile 1173] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione [Codice di procedura civile 20].

[Nelle cause per finita locazione [Codice civile 1596; Codice di procedura civile 657] d’immobili il valore si determina in base all’ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso [Codice di procedura civile 7, 661].]

Il valore delle cause per divisione [Codice civile 713; Codice di procedura civile 784] si determina da quello della massa attiva da dividersi [Codice di procedura civile 22].

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