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Art. 53

Giudice competente

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177, 279], udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 11].

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