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Art. 811

Sostituzione di arbitri

Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati [Codice di procedura civile 809], si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato [Codice di procedura civile 806]. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

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