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Capo II – Dell’appello

Art. 339

Appellabilità delle sentenze

Possono essere impugnate con appello le sentenze [Codice di procedura civile 277, 279] pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge [Codice di procedura civile 452, 466, 618, 827] o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia.

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Art. 340

Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 123-bis], qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 129].

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio [Codice di procedura civile 279, nn. 1, 2 e 3] o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio [Codice di procedura civile 279, nn. 4 e 5].

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

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Art. 341

Giudice dell’appello

L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

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Art. 342

Forma dell’appello

L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis.

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Art. 343

Modo e termine dell’appello incidentale

L’appello incidentale [Codice di procedura civile 333] si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166.

Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa [Codice di procedura civile 334].

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Art. 344

Intervento in appello

Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404 [Codice di procedura civile 105, 267].

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Art. 345

Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi [Codice civile 1282], i frutti [Codice civile 820] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio [Codice civile 2736, n. 1].

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Art. 346

Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate [Codice di procedura civile 329, 342].

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Art. 347

Forme e termini della costituzione in appello

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale [Codice di procedura civile 163-bis, 165, 166, 171].

L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata [Codice di procedura civile 348].

Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

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Art. 348

Improcedibilità dell’appello

L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.

Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177, n. 2], rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

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Art. 348-bis

Inammissibilità dell’appello

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;

b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater.

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Art. 348-ter

Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello

All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.

L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.

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Art. 349

Nomina dell’istruttore

[Il presidente designa un componente del collegio per l’istruzione della causa, e fissa con decreto un’udienza per la comparizione davanti a lui.

Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.]

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Art. 350

Trattazione

Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è collegiale; ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello.

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza [Codice di procedura civile 335] e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

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Art. 351

Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

Sull’istanza prevista dall’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, all’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

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Art. 352

Decisione

Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell’articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se l’appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Se l’appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190 e fissa l’udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies.

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Art. 353

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125] dalla notificazione della sentenza [Codice di procedura civile 285].

Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione [Codice di procedura civile 360], il termine è interrotto.

[La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo [Codice di procedura civile 46].]

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Art. 354

Rimessione al primo giudice per altri motivi

Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice [Codice di procedura civile 383], tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva [Codice di procedura civile 160], oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio [Codice di procedura civile 102] o non doveva essere estromessa una parte [Codice di procedura civile 108, 109], ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma.

Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308.

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 353.

Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado [Codice di procedura civile 156], ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356.

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Art. 355

Provvedimenti sulla querela di falso

Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso [Codice di procedura civile 221], il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio [Codice di procedura civile 295], e fissa alle parti un termine perentorio [Codice di procedura civile 153] entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale [Codice di procedura civile 9, 307, 310; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125].

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Art. 356

Ammissione e assunzione di prove

Ferma l’applicabilità della norma di cui al n. 4) del secondo comma dell’Art. 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125].

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Art. 357

Reclamo contro ordinanze

[Le ordinanze con le quali l’istruttore abbia dichiarato, a norma dell’articolo 350 secondo comma, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, ovvero l’estinzione del procedimento di appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall’articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma.

Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall’articolo 350 secondo comma, alcuna delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perché il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l’udienza per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall’articolo 350 secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile.]

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Art. 358

Non riproponibilità d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile

L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

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Art. 359

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale, si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale [Codice di procedura civile 163], se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo [Codice di procedura civile 276, 400, 406].

[Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili [Codice di procedura civile 311].]

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