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Art. 355

Provvedimenti sulla querela di falso

Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso [Codice di procedura civile 221], il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio [Codice di procedura civile 295], e fissa alle parti un termine perentorio [Codice di procedura civile 153] entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale [Codice di procedura civile 9, 307, 310; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125].

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