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Art. 354

Rimessione al primo giudice per altri motivi

Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice [Codice di procedura civile 383], tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva [Codice di procedura civile 160], oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio [Codice di procedura civile 102] o non doveva essere estromessa una parte [Codice di procedura civile 108, 109], ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma.

Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308.

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 353.

Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado [Codice di procedura civile 156], ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356.

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