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Art. 353

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125] dalla notificazione della sentenza [Codice di procedura civile 285].

Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione [Codice di procedura civile 360], il termine è interrotto.

[La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo [Codice di procedura civile 46].]

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