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Art. 340

Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 123-bis], qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 129].

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio [Codice di procedura civile 279, nn. 1, 2 e 3] o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio [Codice di procedura civile 279, nn. 4 e 5].

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

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