Art. 339
Appellabilità delle sentenze
Possono essere impugnate con appello le sentenze [Codice di procedura civile 277, 279] pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge [Codice di procedura civile 452, 466, 618, 827] o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, secondo comma.
È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’articolo 114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia.
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