Art. 359
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale, si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale [Codice di procedura civile 163], se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo [Codice di procedura civile 276, 400, 406].
[Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili [Codice di procedura civile 311].]
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