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Art. 348

Improcedibilità dell’appello

L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.

Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177, n. 2], rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

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