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Art. 347

Forme e termini della costituzione in appello

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale [Codice di procedura civile 163-bis, 165, 166, 171].

L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata [Codice di procedura civile 348].

Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

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