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Art. 350

Trattazione

Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è collegiale; ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello.

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza [Codice di procedura civile 335] e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

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