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Capo II – Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno

Art. 712

Forma della domanda

La domanda per interdizione [Codice civile 414] o inabilitazione [Codice civile 415] si propone con ricorso [Codice civile 417; Codice di procedura civile 125] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio [Codice civile 43; Codice di procedura civile 9, 18].

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado [Codice civile 76], degli affini entro il secondo grado [Codice civile 78] e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando [Codice civile 424; Codice di procedura civile 732, 754].

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Art. 713

Provvedimenti del presidente

Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, n. 3, 71]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui [Codice di procedura civile 715] del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando [Codice civile 419] e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.

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Art. 714

Istruzione preliminare

All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando [Codice civile 419], sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni [Codice di procedura civile 213], esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.

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Art. 715

Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando

Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore [Codice di procedura civile 713], questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova [Codice di procedura civile 202, 232].

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Art. 716

Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando

L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni [Codice di procedura civile 75, 718], anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

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Art. 717

Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato [Codice di procedura civile 719], anche d’ufficio, con decreto [Codice di procedura civile 135] del giudice istruttore [Codice civile 419, 422, 423].

Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d’ufficio.

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Art. 718

Legittimazione all’impugnazione

La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata [Codice di procedura civile 716] da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [Codice civile 417], anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza [Codice civile 421, 423, 424; Codice di procedura civile 323].

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Art. 719

Termine per l’impugnazione

Il termine per l’impugnazione [Codice di procedura civile 325] decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie [Codice di procedura civile 285, 286] a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui [Codice di procedura civile 717].

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Art. 720

Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione

Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione [Codice civile 429, 430] si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse [Codice di procedura civile 712-714].

Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione [Codice civile 417] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

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Art. 720-bis

Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno [Codice civile 404] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.

Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.

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