Art. 718
Legittimazione all’impugnazione
La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata [Codice di procedura civile 716] da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [Codice civile 417], anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza [Codice civile 421, 423, 424; Codice di procedura civile 323].
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