x

x

Art. 718

Legittimazione all’impugnazione

La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata [Codice di procedura civile 716] da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [Codice civile 417], anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza [Codice civile 421, 423, 424; Codice di procedura civile 323].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.