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Art. 719

Termine per l’impugnazione

Il termine per l’impugnazione [Codice di procedura civile 325] decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie [Codice di procedura civile 285, 286] a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui [Codice di procedura civile 717].

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