Art. 720
Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione [Codice civile 429, 430] si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse [Codice di procedura civile 712-714].
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione [Codice civile 417] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
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