Art. 717
Nomina del tutore e del curatore provvisorio
Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato [Codice di procedura civile 719], anche d’ufficio, con decreto [Codice di procedura civile 135] del giudice istruttore [Codice civile 419, 422, 423].
Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d’ufficio.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.