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Art. 717

Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato [Codice di procedura civile 719], anche d’ufficio, con decreto [Codice di procedura civile 135] del giudice istruttore [Codice civile 419, 422, 423].

Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d’ufficio.

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