Art. 716
Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando
L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni [Codice di procedura civile 75, 718], anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
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