Art. 715
Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando
Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore [Codice di procedura civile 713], questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova [Codice di procedura civile 202, 232].
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