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Art. 714

Istruzione preliminare

All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando [Codice civile 419], sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni [Codice di procedura civile 213], esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.

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